I dipendenti designati dal Datore di lavoro alla squadra antincendio, ai sensi dell’ all’art. 46 D. Lgs. 81/2008 e l’art.7 del D.M. 10 marzo 1998, allegato IX., devono svolgere un apposito corso di formazione in base alle caratteristiche dell’azienda ed al rischio di incendio (per la classificazione dei luoghi e delle attività a rischio elevato, medio e basso).
CORSI OBBLIGATORI COMUNI A TUTTE LE AZIENDE
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DURATA CORSO
4h rischio basso
8h rischio medio
16h rischio elevato
AGGIORNAMENTO
2 h
4 h
4 h
SANZIONE DATORE DI LAVORO
Arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 800 a3000 €
Classificazione del rischio incendio
Luogo di lavoro a rischio basso:Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio medio:
Luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui:Per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.